Documento di valutazione rischi in presenza di agento chimici pericolsi sul luogo di lavoro
Il D.Lvo 25/2002 ha aggiunto al titolo VII del D.Lvo 626/94 il titolo "VII bis" - Protezione da agenti chimici.
Il D.Lvo 25/2002 ha aggiunto al titolo VII del D.Lvo 626/94 il titolo "VII bis" - Protezione da agenti chimici.
La lettura dei vari articoli del decreto, in relazione al documento di valutazione dei rischi che deve essere redatto, ipotizza tre possibilità
Rischio a
Valutazione del rischio in cui si giustifica che la natura e l' entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (comma 5 art.60 quarter)
Rischio b
Valutazione del rischio in cui si introduce il concetto di "rischio moderato" (comma 2 - art 60 quinques) che può essere invocato quando le misure già adottate " sono sufficenti a ridurre il rischio"
Valutazione del rischio in cui si introduce il concetto di "rischio moderato" (comma 2 - art 60 quinques) che può essere invocato quando le misure già adottate " sono sufficenti a ridurre il rischio".
Rischio c
Valutazione del rischio delle aziende che non rientrano nella categoria A (rischio giustificato) e nella categoria B (rischio moderato)
Valutazione del rischio delle aziende che non rientrano nella categoria A (rischio giustificato) e nella categoria B (rischio moderato).
Fonte: La redazione
La lettura dei vari articoli del decreto, in relazione al documento di valutazione dei rischi che deve essere redatto, ipotizza tre possibilità
Rischio a
Valutazione del rischio in cui si giustifica che la natura e l' entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (comma 5 art.60 quarter)
Rischio b
Valutazione del rischio in cui si introduce il concetto di "rischio moderato" (comma 2 - art 60 quinques) che può essere invocato quando le misure già adottate " sono sufficenti a ridurre il rischio"
Valutazione del rischio in cui si introduce il concetto di "rischio moderato" (comma 2 - art 60 quinques) che può essere invocato quando le misure già adottate " sono sufficenti a ridurre il rischio".
Rischio c
Valutazione del rischio delle aziende che non rientrano nella categoria A (rischio giustificato) e nella categoria B (rischio moderato)
Valutazione del rischio delle aziende che non rientrano nella categoria A (rischio giustificato) e nella categoria B (rischio moderato).
Sanzioni
In relazione a quanto esposto nel decreto risulta necessario un riesame dello stato dell'arte della presenza di sostanze chimiche pericolose in azienda per " entrare" il tipo di documento da elaborare.
Ricordiamo che tutte le " schede di sicurezza" identificano una sostanza chimica pericolosa e di conseguenza le aziende che detengono tali schede sono tenute ad applicare il D.Lvo 25/2002
SANZIONI
Per la non valutazione dei rischi ( art 60 quater-commi 1-3 6-7) è prevista una sanzione penale con arresto da 1 a 3 mesi o con una sanzione amministrativa di Euro 4.131,00
Informazione redatta dal Dott. Valter Recchia
Fonte: La redazione