Frodi alimentari grazie a un cavillo giuridico la legge per sanzionare gli illeciti alimentari è salva!
Una legge importantissima che stava per essere eliminata è stata invece salvata, resta in vigore grazie ad una piccola "epigrafe" in cima al provvedimento che recita: "Testo unico".
La legge è per la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, cioè lo strumento più noto e diffuso per sanzionare in sede legale gli illeciti alimentari.
In favore di questa legge sono scesi in campo le associazioni dei consumatori, alcuni partiti politici e il procuratore Raffaele Guariniello di Torino, conosciuto per le sentenze nel campo della contraffazione alimentare, che purtroppo dopo la metà di dicembre si è trovato bloccato perche' non aveva più nessuna normativa di riferimento per procedere contro chi non stava alle regole .
Ecco la legge che rimane in vigore:
Articolo 5: “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
- private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- in cattivo stato di conservazione;
- con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti […];
- insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati […] o, nel caso che siano stati
autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego […];
- che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo […]”.
I tre articoli per la tutela del consumatore garantita dal Codice penale :
Commercio di sostanze alimentari nocive:
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 51,65. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.”
(art. 444 c.p.).
Frode in commercio:
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,83. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,29.” (art. 515 c.p.).
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.:
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,91.
La legge è per la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, cioè lo strumento più noto e diffuso per sanzionare in sede legale gli illeciti alimentari.
In favore di questa legge sono scesi in campo le associazioni dei consumatori, alcuni partiti politici e il procuratore Raffaele Guariniello di Torino, conosciuto per le sentenze nel campo della contraffazione alimentare, che purtroppo dopo la metà di dicembre si è trovato bloccato perche' non aveva più nessuna normativa di riferimento per procedere contro chi non stava alle regole .
Ecco la legge che rimane in vigore:
Articolo 5: “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
- private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
- in cattivo stato di conservazione;
- con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti […];
- insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
- con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati […] o, nel caso che siano stati
autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego […];
- che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo […]”.
I tre articoli per la tutela del consumatore garantita dal Codice penale :
Commercio di sostanze alimentari nocive:
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 51,65. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.”
(art. 444 c.p.).
Frode in commercio:
Chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,83. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,29.” (art. 515 c.p.).
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, art. 516 c.p.:
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,91.
Fonte: Medicinaoltre.com, Salute e benessere - Guida pratica per la famiglia